Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it challenges fact-finding reserved to the trial court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because it challenged the trial court's evaluation of evidence and factual reconstruction. The appellant argued that the lower court erred in finding objective responsibility for a crime under Article 10 of D.Lgs. 74/2000, claiming the manager's role was not sufficiently proven. The court ruled that such assessments of fact and evidence fall within the exclusive jurisdiction of the court of first instance and are unreviewable in cassation unless the reasoning is manifestly illogical.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 360, n. 6 c.p.c.: Appeals to the Supreme Court are inadmissible when they question the evaluation of evidence or the reconstruction of facts, which remain within the exclusive competence of the court of first instance.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUGINI CESARE nato a ALBINO il 08/08/1951 avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ritenuto che, con unico motivo di ricorso, Cesare Cugini deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla responsabilità per il reato di cui all'ari:. 10 D.Lgs.74/2000, per insussistenza dell'elemento oggettivo del reato. Considerato che il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di vallutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.
Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, Iladdove ha affermato che è ricorrente svolgesse un ruolo gestorio attivo nell'ambito della società adempiendo personalmente alle pratiche bancarie ed essendo quindi nella possibilità di rendersi conto dei flussi economici della società; nè rileva l'affidamento riposto, in buona fede, sulla regolare tenuta dei libri contabili da amo I.A.,4t_45U.0,,f1 parte del commercialista ,in presenza di un'operatività della ditta con indici conclamati di Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euù) tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 2 Dicembre 2022 Il c risigliere estensore Il Presid