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Ordinanza — n. 4314/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because general mitigating circumstances claims exceed scope of admissible legal challenges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4314/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant's complaints regarding general mitigating circumstances were deemed merits-based rather than legal errors. The lower court's decision on sentencing was considered unassailable in cassation proceedings as it was supported by adequate reasoning and free from logical or legal defects. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are limited to legal errors and defects in reasoning; complaints concerning the substantive assessment of mitigating circumstances or the appropriateness of the sentence fall within the exclusive domain of the trial court and are therefore inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility merits-based complaints general mitigating circumstances unassailable sentencing decisions scope of legal challenges mancanza di disciplina gravi addebiti penali prove fabbricate

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IVALDI FABIO nato a DARFO BOARIO TERME il 30/12/1947 avverso la sentenza del 21/02/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Considerato che Fabio Ivalidi deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, chiedendone la massima riduzione, per il reato di cui all'art. 4 DAVO 74/2000. Considerato che le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito.

Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento all'assenza di elementi che giustifichino una riduzione della pena per le circostanze attenuanti generiche concesse in misura più ampia di quella operata dal primo giudice, in considerazione dei precedenti penali specifici che gravano sull'imputato.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2022.