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Ordinanza — n. 4313/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as facts and evidence evaluation belong to the trial court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4313/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Abou El Farah Cherki inadmissible because it relied on grounds outside the permissible list for cassation review. The appellant challenged the lower court's finding of drug trafficking intent based on a lack of personal use defense, citing specific statutory violations. The court ruled that the appellate court's factual reconstruction regarding drug quantities, packaging tools, and cash was a matter of evidence evaluation reserved for the trial judge and thus unreviewable.

Regesto Legislator

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Art. 73 D.P.R. 309/1990; Art. 363-bis c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are limited to specific legal grounds; questions regarding the evaluation of evidence and the reconstruction of facts fall exclusively within the jurisdiction of the court of first instance and are inadmissible in cassation.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility numerus clausus evidence evaluation factual reconstruction drug trafficking personal use defense revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 73 D.P.R. 309/1990
art. 73 D.P.R. 309/1990
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABOU EL FARAH CHERKI nato il 11/10/1950 avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Considerato che, con unico motivo di ricorso ig Abou El Farah Cherki ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo violazione dell'art. 73 D.P.R. 309/1990 e difetto di motivazione in ordine alla finalità di uso personale. Considerato che il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, la Corte d'appello ha inferito la sussistenza della finalità di spaccio dal fatto che l'imputato non ha mai affermato che lo stupefacente rinvenuto al momento del controllo e trasportato in auto e nonché quello successivamente rinvenuto a seguito di perquisizione domiciliare fosse destinato ad uso personale, peraltro fornendo dichiarazioni erronee sulla quantità di sostanza e sulla qualità di stupefacente, anche in considerazione del quantitativo rinvenuto, del numero di dosi ricavabili (ben 11,45 dosi singole e altre 5,75 dosi), del rinvenimento di strumentazione per il confezionamento, del rinvenimento di somme di danaro.

Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è quindi enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla decisione attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza logica, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, i