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Ordinanza — n. 4311/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to generic grounds failing to meet specific legal argumentation requirements under criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4311/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide specific legal and factual grounds supporting his request. Although the appellant alleged violations regarding sentencing responsibility under the environmental crime provisions, he merely invoked annulment without analyzing specific defects in the lower court's reasoning. Consequently, the court ruled that the generic nature of the arguments violated procedural requirements, leading to dismissal and an order to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 581, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 591, 1 lett. c) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to specify the legal reasons and factual elements supporting the request, as required by the code of criminal procedure.

Parole chiave

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generic grounds inadmissibility criminal procedure code specific legal argumentation appeal dismissal procedural requirements imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze infrazione qualificata LStup

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, lett. c) cod. proc. pen.
Considerato che l'art. 581, lett.
Art. 591, 1 lett. c) cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASCOLO SANTE nato a BARLETTA il 05/09/1965 avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ritenuto che, con unico motivo di ricorso, Mascolo Sante deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla responsabilità e al trattamento sanzionatorio per il reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 390/1990. Considerato che l'art. 581, lett. c), cod.proc.pen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum e che tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un' assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del ricorso.

Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare l'annullamento della sentenza impugnata, senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare e analizzare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura all'apparato motivazionale a fondamento del decisum. L'inosservanza del disposto dell'art 581 lett.

c) cod.proc.pen., sotto / il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'art 591 1 lett. c)/ cod.proc.pen. quale causa di inammissibilità. Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 2 Dicem