Italian Court dismisses appeal for inadmissibility as merit issues fall outside cassation review scope.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the grounds raised did not fit the closed list of reviewable errors. The appellant challenged the lower court's findings on criminal liability and sentencing, arguing defects in reasoning and lack of mitigating circumstances. The court ruled that these are matters of fact and evidence evaluation reserved for the trial judge, which are unreviewable in cassation unless the reasoning is logically flawed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when they concern the evaluation of evidence or the reconstruction of facts, as these remain within the exclusive jurisdiction of the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IAFRATE ANTONIO nato a PICINISCO il 10/09/1965 avverso la sentenza del 31/03/2022 del TRIBUNALE di CASSINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ritenuto che, con plurimi motivi di ricorso, Iafrate Antonio deduce difetto assoluto e vizio della motivazione in ordine alla responsabilità per il reato di cui all'art. 44, lett.b), D.P.R. 380/2001, nonché in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e in ordine al trattamento sanzionatorio.
Considerato che il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea ai dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 3 e 4 della sentenza gravata, laddove ha affermato che re opere in contestazione siano state realizzate dal ricorrente quale proprietario del fondo, peraltro presente sul posto durante il controllo effettuato dai carabinieri ed essendo emersa, inoltre, la circostanza che egli all'epoca svolgesse attività di impresa nel settore edile.
Considerato che anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla assenza di elementi di positivo rilievo ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, anzi essendo emersa una circostanza rilevante in senso opposto, ovvero lo svolgimento di attività' nel settore edile; il giudice inoltre, in ordine al trattamento sanzionatorio, ha determinato la pena in misura prossima al minimo edittale.
Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 2 Dicembre 2022 Il conigliere est