Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as merits issues fall within trial court's exclusive jurisdiction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the grounds raised concerned factual evaluation and evidence reconstruction reserved for the trial judge. The appellant argued that her fencing works were pre-existing ordinary maintenance excluded from authorization requirements and claimed non-prosecution due to minor offense status. The court ruled that since the lower court provided sufficient reasoning to justify its findings on these contested facts, the issues are non-justiciable in cassation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 36 c.p.p.; Art. 609 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court are inadmissible when they challenge the factual assessment or evidence reconstruction of the trial court, which remains bound by its reasoned decisions unless vitiated by logical or legal defects.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PUCCHIO EDOARDA nato a ARPINO il 08/12/1949 avverso la sentenza del 01/04/2022 del TRIBUNALE di CASSINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Considerato che Di Pucchio Edoarda deduce, con un primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in.prdine alla responsabilità perp 5 , il reato di cui all'art. 181 D.Ivo 42/2004, r.114-. V'« t tenntd LA» vv: 414 i contestato per av r realizzato una re e i recinzione in zona sismica e sottoposta a vincolo paesaggistico senza la prescritta autorizzazione.
In particolare la ricorrente deduce di aver f",« vo,/ t-(;, a effettuato opere di ordinaria hmministrazinna di recinzione preesistente, rientranti nell'art. 149 della citata normativa, ed escluse dall'obbligo di preventiva autorizzazione. Con un secondo motivo di ricorso, si duole del mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. .131-bis cod. pen., e, con terzo motivo, in ordine al trattamento sanzionatorio. Considerato che con memoria la ricorrente ha ulteriormente articolato ed approfondito i motivi di ricorso, chiedendo l'annullamento della sentenza anche in relazione al decorso del tempo necessario per la prescrizione.
Considerato che il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 3 e 4 della sentenza gravata, laddove ha affermato che non è stato assolto dalla ricorrente l'onere probatorio relativo alla asserita preesistenza delle opere e quindi non risultando provato che gli interventi fossero di mera sostituzione o di adeguamento di recinzioni preesistenti, ritenendo, viceversa, che le opere fossero state effettuate ex novo; il giudice ha inoltre ritenuto non applicabile la causa di non punibilità per tenuità del fatto a causa della contestuale violazione dei più disposizioni e alla sussistenza di vincoli diversi gravanti sulla zona.
Considerato che anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla sola pena della ammenda. Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 Dicembre 2022 Il c nsigliere este