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Ordinanza — n. 4305/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to specify legal grounds and factual elements under Article 581. c).

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4305/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to specify the legal grounds and factual elements supporting their request for acquittal. Although the appellant complained about the lower court's reasoning, they did not identify specific reasons why the judge should have disregarded the prosecution's request or why the elements of the crime were missing. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.; Art. 581, lett. c), cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are not specific and do not fall within the closed list of admissible grounds, particularly when the appellant fails to indicate the specific legal reasons and factual elements supporting the request for acquittal.

Parole chiave

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inadmissible appeal specific legal grounds factual elements requirement closed list of grounds Court of Cassation procedure imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze test sul consumo di droga

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.
Considerato che le doglianze formulate, al di là della loro genericità, non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili nel giudizio di legittimità, ex art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., nel testo introdotto dall'art.
Art. 581, lett. c), cod. proc. pen.
Occorre comunque rilevare come l'art. 581, lett. c), cod. proc. pen. richieda l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum.
Art. 1, comma 50, I. 23/06/2017, n. 103
309 del 1990, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'applicazione dell'art. 129 cod.
art. 444 cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen
309 del 1990, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GOREZI MARINE° nato il 15/06/1988 avverso la sentenza del 20/04/2022 del GIP TRIBUNALE di BRESCIApato avviso alle parti; It udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Rilevato che Gorezi Mìrineo ricorre avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa, nei suoi confronti, ex art. 444 cod. proc. pen., in ordine al reato di cui all'art.73 D.P.R. 309 del 1990, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. Considerato che le doglianze formulate, al di là della loro genericità, non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili nel giudizio di legittimità, ex art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., nel testo introdotto dall'art. 1, comma 50, I. 23/06/2017, n. 103, a norma del quale il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Occorre comunque rilevare come l'art. 581, lett. c), cod. proc. pen. richieda l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie. Il ricorrente, infatti, pur dolendosi dell'insufficienza delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, non indica in alcun modo le ragioni per le quali, in presenza di una richiesta di applicazione della pena da lui proveniente, il giudice avrebbe dovuto disattenderla e pervenire ad una decisione di proscioglimento basata sull'asserto relativo all'insussistenza del fatto, alla sua mancata commissione da parte dell'imputato, all'insussistenza dell'elemento soggettivo, alla presenza di cause di giustificazione, all'irrilevanza penale del fatto o, in genere, alla sua inidoneità ad integrare gli estremi del reato contestato.

Né il ricorrente indica in alcun modo quali sarebbero stati gli atti a disposizione del giudicante da cui sarebbe stato possibile desumere immediatamente l'applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile„ con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma ci euro quattromila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammend