Italian court dismisses appeal regarding sentencing agreement as it falls outside statutory review grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because it was filed against a sentencing agreement issued after August 3, 2017, which is outside the scope of Article 448 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the judge failed to exclude specific recidivism and incorrectly applied general mitigating circumstances, but the court found no grounds for review under the limited exceptions listed in the statute. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, c.p.p.; Art. 444, c.p.p.: Appeals against sentencing agreements are strictly limited to defects in the defendant's will, lack of correlation between request and judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty, excluding general errors in applying mitigating or aggravating circumstances.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GARGIULO VITTORIO nato a NAPOLI il 24/11/1968 avverso la sentenza del 23/05/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di IVREA(dato avviso alle paq udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Rilevato che il ricorrente Gargiulo Vittorio deduce errata applicazione della legge penale in relazione all'art. 73 D.P.R. 309 del 1990, in ordine alla mancata corrispondenza tra dispositivo e accordo processuale, in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., relativamente all'esclusione della recidiva specifica e alla concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Ritenuto che tale motivo è stato proposto avverso sentenza di applicazione della pena richiesta dopo il 3.08.2017 ed al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che lo consente «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Considerato che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, il giudice ha, conformemente a quanto indicato nell'accordo riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e non applicato aumenti per la contestata recidiva specifica.
Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 2 Dicembre 2022 Il C nsigliere estensore Il Presidente