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Ordinanza — n. 4301/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for drug trafficking liability as facts are non-appealable in cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4301/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against a conviction for drug trafficking based on evidence of weighing scales, packaging materials, cash, and a ledger found at the scene. The court ruled that these factual assessments and evidence evaluations fall exclusively within the jurisdiction of the trial court and are unreviewable in cassation unless the lower court's reasoning was manifestly illogical.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990: Appeals to the Court of Cassation cannot challenge the factual reconstruction or evidence evaluation of the trial court, which remains unreviewable if supported by sound reasoning.

Parole chiave

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drug trafficking liability cassation inadmissibility factual reconstruction review evidence evaluation limits numerus clausus censure deposizioni attendibili verosimiglianza della persecuzione prove fabbricate

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPERATI FABRIZIO nato a ROMA il 21/06/1976 avverso la sentenza del 29/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Considerato che Sperati, con unico motivo di ricorso, deduce violazicne di legge e vizio della motivazione in ordine alla responsabilità per il reato di cui all'art, 73, cornma 5, D.P.R. 309/1990, contestando la detenzione a fine di cessione a terzi. Considerato che il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di vaíutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 5 e 6 della sentenza gravata, laddove ha affermato che la destinazione alla cessione fosse desumibile dal contestuale rinvenimento di strumenti per la pesatura e di materiale per il confezionamento delle dosi da vendere a terzi, unitamente ad una somma di denaro nonché al rinvenimento di un block notes con annotazione di nomi e cifre, attestante una sorta di contabilità dell'attività di spaccio.

Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 Dicembre 2023 Il consigliere estensore Il Presi