Italian court dismisses appeal due to generic grounds violating mandatory specific reasoning requirements under criminal procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide specific legal and factual grounds for the requested annulment. The appellant merely invoked the cancellation of the lower court's decision without analyzing any specific defects in the reasoning or citing particular legal provisions. Consequently, the court ruled that the appeal violated the mandatory requirement for specific motivation under Article 581, paragraph c), of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, lett. c) c.p.p.; Art. 591, lett. c) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specific legal and factual grounds, as generic assertions without analysis of specific motivational defects fail to meet the statutory requirement for a reasoned challenge.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AOUINA ELYES nato il 03/09/1972 avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ritenuto che Aouina Elyes deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990, nonché in ordine al trattamento sanzionatorio. Considerato che l'art. 581, lett. c), cod.proc.pen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum e che tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un' assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del ricorso.
Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare l'annullamento della sentenza impugnata, senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare e analizzare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura all'apparato motivazionale a fondamento del decisum. L'inosservanza del disposl:o dell'art 5811lett c),cod.proc.pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'ad 591 /lett. c)/ cod.proc.pen. quale causa di inammissibilità. Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 dicembre 2022 ons gl tensore Il Pr