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Ordinanza — n. 4297/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to mere factual complaints lacking necessary legal critique.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4297/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it relied solely on factual grievances without providing the required legal critique of the lower court's reasoning. The appellant argued that distinct crimes could not be linked under the doctrine of continuation due to unforeseeable circumstances and differing mafia clan associations. The court rejected this, affirming that the lower court correctly applied the statutory requirements for joining crimes and that the procedural rules demand more than simple disagreement with factual findings.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal in cassation is inadmissible if it consists merely of complaints on facts without a necessary critical analysis of the arguments supporting the decision.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility mere factual complaints lack of legal critique doctrine of continuation procedural requirements sospensione dell'ordine espulsione sospensione della naturalizzazione sospensione provvisionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 81, second comma, cod. pen.
La Corte, pertanto, ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINA GIOVANNI nato a APOLLOSA il 25/09/1969 avverso l'ordinanza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; CONSIDERATO IN IDIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, perché presenta motivi non consentiti in sede di legittimità, costituiti da mere doglianze in punto di fatto, non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata. Secondo il giudice dell'esecuzione, dalla lettura delle sentenze di condanna, si evinceva che i reati, eterogedtra loro, non potevano essere riuniti dal vincolo della continuazione, posto che non vi era prova del fatto che Spina, nel momento in cui aveva realizzato la prima condotta accertata, avesse già preventivato di commettere anche gli ulteriori reati.

In particolare, l'estorsione oggetto della sentenza della Corte di appello di Napoli del 29 novembre 2018 presentava dei tratti del tutto peculiari, essendo stata interessata da vicende non preventivabili in precedenza e riconducibili a un terzo soggetto (la Pubblica Amministrazione), che aveva indetto la gara di appalto pubblico per la realizzazione dell'ampliamento del cimitero comunale. Secondo il giudice dell'esecuzione, quindi, tale circostanza non poteva essere superata dal fatto che i reati erano stati aggravati dalla c.d. connessione o agevolazione mafiosa.

Non è configurabile, infatti, la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili ab origine perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell'associazione (Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, Lo Giudice, Rv. 275334-02). In ogni caso, il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che il giudice della cognizione aveva accertato che la circostanza aggravante della sopra citata estorsione era riferita al c.d. clan Sarno, a differenza di quanto avvenuto in ordine alle circostanze aggravanti dei precedenti reati, che erano state riferite al c.d. clan Vollaro.

Il giudice dell'esecuzione, quindi, fornendo una decisione logica e coerente, ha evidenziato che i reati non potevano essere avvinti dal vincolo della continuazione. La Corte, pertanto, ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. e, con motivazione né apodittica né manifestamente illogica, ha fatto esatta applicazione dei suddetti condivisi principi.2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peli., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am