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Ordinanza — n. 4292/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4292/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4292/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETITTI PIERPAOLO nato a ROMA il 17/11/1975 avverso l'ordinanza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; CONSIDERATO IN 'DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, perché presenta motivi non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata. In tal senso, si evidenzia che, tra i requisiti del ricorso per cassazione, vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 4292/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rientra, quindi, nella ipotesi della genericità del ricorso, non solo l'aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, Rv. 230751), che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634).

Parole chiave

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decisioni incidentali oltraggio alla corte violazione delle norme procedurali perenzione dell'istanza di revisione articolo del CPC opposizione al precetto esecutivo
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETITTI PIERPAOLO nato a ROMA il 17/11/1975 avverso l'ordinanza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; CONSIDERATO IN 'DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, perché presenta motivi non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata. In tal senso, si evidenzia che, tra i requisiti del ricorso per cassazione, vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.

Rientra, quindi, nella ipotesi della genericità del ricorso, non solo l'aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, Rv. 230751), che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634).

In particolare, il requisito della specificità implica, per la parte impugnante, l'onere non solo di indicare con esattezza i punti oggetto di gravame, ma di spiegare anche le ragioni per le quali si ritiene ingiusta o contra legem la decisione, all'uopo evidenziando, in modo preciso e completo, anche se succintamente, gli elementi che si pongono a fondamento delle censure. Nel caso di specie, il ricorrente non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che il giudice della cognizione aveva condannato Petitti, considerata la diminuzione per la scelta del rito abbreviato, alla pena finale di anni quattro di reclusione ed euro 1.500,00 di multa, quantificando la pena base per il reato di rapina aggravata di cui al capo k in anni due, mesi otto di reclusione ed euro 1.000,00 di multa.

Il giudice dell'esecuzione, quindi, ha stabilito che la restante pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 600,00 di multa dovesse essere equamente ripartita per i restanti otto reati satellite. Per tale ragione, il giudice dell'esecuzione in modo ineccepibile ha quantificato la pena in aumento per ciascun reato posto in continuazione in mesi due di reclusione ed euro 75,00 di multa.2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen