Italian Court dismisses appeal as inadmissible for containing only factual complaints without legal argumentation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it relied solely on factual grievances rather than legal arguments. The appellant challenged a preventive measure based on drug trafficking allegations, but the court found the lower court's reasoning coherent and legally sound. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3 ter, comma 2, legge 31 maggio 1965, n. 575; Art. 125, comma 3, cod. proc. pen.: In cassation proceedings, appeals are admissible only for legal violations, excluding mere factual complaints unless the motivation is completely incoherent or lacks minimal requirements to explain the judicial reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSOLINO ROSARIO nato a LOCRI il 09/09/1989 avverso il decreto del 22/10/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, perché presenta motivi non consentiti in sede di legittimità, costituiti da mere doglianze in punto di fatto, non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata e deducenti vizi di motivazione in un ricorso ammesso per la sola violazione di legge. Giova in diritto evidenziare che, nel procedimento di prevenzione, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione nella quale va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080).
Nel giudizio di cassazione, pertanto, è esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità mentre il ricorrente ha la possibilità di denunciare un vizio di motivazione apparente, atteso che, in tal caso (e sono in tal caso), si prospetta la violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., che impone sempre l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali. Questo vizio è ravvisabile solo quando la motivazione sia completamente priva dei requisiti minimi di coerenza e di completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, oppure quando le linee argomentative siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento.
Nel caso di specie, le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, essendo inerenti a vizi di motivazione del provvedimento impugnato. La motivazione del provvedimento impugnato, infatti, lungi dal potersi considerare apparente, si sostanzia in un apparato esplicativo puntuale, coerente, privo di discrasie logiche e del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico esperito dal giudice. In particolare, la Corte di appello ha evidenziato che la misura di prevenzione era stata correttamente applicata, ricorrendo il presupposto di cui all'art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011, posto che lo stesso era stato indiziato del reato di cui all'art. 74 T.U. stup., come si evinceva dalla lettura degli atti del c.d. procedimento "Operazione Nikita".Le investigazioni, infatti, avevano messo in luce una intesa attività di smercio di sostanze stupefacenti da parte di componenti della famiglia di Musolino presso la loro abitazione.
In modo plausibile il giudice ha ritenuto che a causa di tali circostanze, Musolino, inoltre, doveva considerarsi persona socialmente pericolosa ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett.
b) e c), d.lgs. n. 159 del 2011, poiché la commissione di più reati fine aveva determinato un pericolo per la sicurezza pubblica. La partecipazione al sodalizio, inoltre, aveva permesso a Musolino di vivere abitualmente (anche in parte) con i proventi dell'attività delittuosa. Secondo il giudice di merito, infine, nel caso di specie ricorreva anche il requisito dell'attualità della pericolosità sociale, posto che i fatti erano relativamente recenti e che il 9 luglio 2019 Musolino risultava aver commesso il reato di resistenza a un pubblico ufficiale. La motivazione del provvedimento impugnato pertanto appare ineccepibile.
2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.„ ne consegue Ja condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della