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Ordinanza — n. 4290/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to mere grievances lacking necessary legal critique on continuity of crimes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4290/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it consisted solely of grievances without the required critical analysis of the lower court's reasoning. The appellant argued for the continuity of crimes between the association and specific acts, but the execution judge correctly determined these acts were not programmed at the association's inception. The court upheld this decision, noting the contingent nature of the murder and the distinct timing of the extortion crimes relative to the appellant's entry into the criminal group.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 81, comma 2, c.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it contains only mere grievances without a necessary critical analysis of the arguments supporting the decision, as the continuity of crimes requires acts to be programmed at the inception of the criminal association.

Parole chiave

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continuity of crimes criminal association inadmissible appeal mere grievances procedural admissibility mafia-type organization critical analysis autorizzazione all’esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 81, comma 2, c.p.
La Corte, pertanto, ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013, Corigliano
Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, Lo Giudice
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAZIOLI PASQUALE nato a NAPOLI il 16/11/1985 avverso l'ordinanza del 09/02/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; CONSIDERATO IN IDIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, perché presenta motivi non consentiti in sede di legittimità, costituiti da mere doglianze in punto di fatto, non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata. In tal senso, giova evidenziare che, con riferimento ai rapporti tra l'associazione per delinquere e i reati fine, la giurisprudenza, pur non escludendo in linea di principio la possibilità del riconoscimento del vincolo della continuazione tra gli stessi, richiede che i reati fine siano stati programmati nelle loro linee essenziali sin dal momento costitutivo del sodalizio criminoso (Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013, Corigliano, Rv. 257253).

Non è configurabile, pertanto, la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili ab origine perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell'associazione (Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, Lo Giudice, Rv. 275334-02). Nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione ha quindi correttamente applicato i citati principi giurisprudenziali, avendo concentrato la sua analisi al momento genetico della deliberazione criminosa.

Il giudice dell'esecuzione, infatti, ha evidenziato che i reati estorsivi oggetto dell'istanza erano stati commessi in un periodo successivo e distinto rispetto all'adesione del sodalizio da parte di Grazioli. Non vi era, quindi, prova del fatto che il condannato, nel momento in cui aveva deciso di aderire all'associazione di tipo mafioso, avesse già preventivato di commettere anche tali reati. Inoltre, il reato di omicidio non poteva essere collegato cla un medesimo disegno criminoso con tutti gli altri reati oggetto dell'istanza, poiché realizzato per cause del tutto contingenti e non prevedibili, avendo trovato la sua causale nel timore che la vittima, appena uscita dal carcere, potesse allacciare alleanze con altri sodalizi per assumere il controllo del territorio.

Il giudice dell'esecuzione, quindi, fornendo una decisione logica e coerente, ha evidenziato che i reati, commessi in tempi ciliversi e con modalità differenti, non potevano essere avvinti dal vincolo della continuazione. La Corte, pertanto, ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. e, con motivazione né apodittica né manifestamente illogica, ha fatto esatta applicazione dei suddetti condivisi principi.2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a