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Ordinanza — n. 4284/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to waiver of appeal grounds under Art. 599-bis CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4284/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant had previously waived specific grounds for appeal under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant, Costagliola, had requested a penalty agreement during the second instance trial, effectively limiting the appellate court's review to issues not covered by that waiver. Consequently, the court held that the waiver created a res judicata effect on the liability point, preventing further litigation on that matter.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The waiver of appeal grounds under Art. 599-bis c.p.p. creates preclusive effects that bind the entire proceedings, including the Supreme Court, rendering subsequent appeals on waived issues inadmissible.

Parole chiave

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waiver of appeal grounds Art. 599-bis Code of Criminal Procedure res judicata effect penalty agreement inadmissible appeal preclusive waiver second instance waiver responsabilità penale dei minori

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto contro sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
Law 23 June 2017, n. 103
art. 599-bis cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto contro sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero
L'accordo così raggiunto, quindi, produce effetti preclusivi, anche sulle questioni rilevabili d'ufficio, sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTAGLIOLA MASSIMILIANO nato a NAPOLI il 29/12/1992 avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI-dato-a-w,4se-effelEfaistij udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto contro sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dopo il 2 agosto 2017. Va ribadito il costante orientamento per cui la rinuncia dell'imputato ai motivi di appello in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, limita la cognizione del giudice di secondo grado che ha ad oggetto solo i motivi non oggetto di rinuncia. L'accordo così raggiunto, quindi, produce effetti preclusivi, anche sulle questioni rilevabili d'ufficio, sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194).

La rinuncia è irretrattabile; pertanto, si forma, per effetto delle preclusioni, il giudicato sui relativi punti della decisione e, ove vi sia stata la rinuncia ai motivi relativi all'an della responsabilità e l'accordo riguardi solo la pena, si forma il giudicato sul punto relativo alla responsabilità. Nel caso di specie, Costagliola aveva presentato un unico motivo di appello, al quale aveva rinunciato in sede di udienza, chiedendo l'applicazione della pena su accordo delle parti.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così