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Ordinanza — n. 4283/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed it instead of using a qualified lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4283/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible de plano because it was filed personally by the defendant rather than by a qualified lawyer. The defendant argued for personal representation, but the court noted that the appeal and the contested order were both dated after August 3, 2017, when the law required such appeals to be signed by a special bar member. Consequently, the court ruled the appeal inadmissible under Article 610 of the Code of Criminal Procedure and ordered the defendant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Criminal appeals filed personally by the accused after the 2017 reform are inadmissible and must be submitted by a qualified defense attorney.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility personal filing disqualification qualified defense attorney requirement special bar member mandate de plano inadmissibility declaration impugnabilità della decisione di rinvio revisione delle prestazioni d'invalidità revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
La Corte, pertanto, rileva che il ricorso appare inammissibile per causa che può essere dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
(Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONDELLO ANTONIO MASSIMO nato a REGGIO CALABRIA il 22/04/1971 avverso l'ordinanza del 05/04/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAcl-at-o-ale4saalle-gianti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso in esame è stato proposto personalmente dall'interessato il 26 aprile 2022. Osserva il Collegio che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333).

2. La Corte, pertanto, rileva che il ricorso appare inammissibile per causa che può essere dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., in quanto proposto dall'interessato personalmente e, quindi, da un soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata equamente in 3.000,00 euro, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci