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Ordinanza — n. 4277/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive grounds and lack of substantive legal critique.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4277/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because its grounds were repetitive of issues already properly examined and rejected by the lower court. The appellant argued for alternative measures to detention, but the court found the original decision logically sound given the defendant's serious crimes and lack of a treatment program. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 47 et seq. Ord. pen.: Appeals must offer new substantive arguments rather than repeating previous rejections, and alternative measures require a reasonable prognosis of social reintegration supported by comprehensive risk assessment.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds alternative measures social reintegration procedural costs penitentiary benefits risk assessment assistenza riabilitativa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 47 et seq. Ord. pen.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 1812 del 04/03/1999, Danieli
Sez. 1, n. 1970 del 11/03/1997, Caputi
213062) e nelle informazioni di polizia (Sez. 1, n. 1970 del 11/03/1997, Caputi, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONGELLI GIUSEPPE nato a MASSAFRA il 24/03/1995 avverso l'ordinanza del 12/01/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, perché presenta motivi riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata. Il ricorso, inoltre, appare manifestamente infondato perché asserisce difetto, contraddittorietà o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori.

Il ricorrente, infatti, non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che agli atti non vi erano presupposti per l'adozione della misura alternativa alla detenzione richiesta: pur prendendo atto delle conclusioni favorevoli dell'equipe, non vi erano condizioni per l'accoglimento della richiesta presentata dal condannato, il quale aveva commesso reati gravi, alcuni dei quali rientranti nella fattispecie di cui all'art. 4 bis Ord. pen. ed era attinto da carichi pendenti e denunce nell'ultimo triennio.

La misura richiesta, per la sua ampiezza, in difetto di un programma trattamentale idonea a favorire il reinserimento sociale del condannato (essendo questi privo di una attività lavorativa), doveva quindi essere supportata da un ulteriore e congruo periodo di osservazione. L'ordinanza impugnata, pertanto, ha fatto corretta applicazione al caso di specie del principio di diritto, affermato da questa Corte con riferimento all'affidamento in prova in casi particolari ma valido - stante l'identità di ratio e di presupposti - per tutte le misure alternative alla detenzione in carcere previste dagli artt. 47 e segg. ord. pen., secondo cui, con tale istituto, l'ordinamento ha inteso attuare una forma dell'esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell'osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all'esito della misura alternativa.

I criteri ed i mezzi di conoscenza utilizzabili da parte del Tribunale di sorveglianza per pervenire a tale positiva previsione sono indicati dalla dottrina e dalla giurisprudenza nel reato commesso, ineludibile punto di partenza, nei precedenti penali, nelle pendenze processuali (Sez. 1, n. 1812 del 04/03/1999, Danieli, Rv. 213062) e nelle informazioni di polizia (Sez. 1, n. 1970 del 11/03/1997, Caputi, Rv. 207998), ma anche, ed in pari grado di rilievo prognostico, nella condotta carceraria e nei risultati dell'indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione, posto che in queste ultime risultanze istruttorie si compendia una delle fondamentali finalità della espiazione della sanzione penale, il cui rilievo costituzionale non può in questa sede rimanere nell'ombra.

Il criterio di gradualità nella concessione di benefici penitenziari, pur non costituendo una regola assoluta e codificata, risponde ad un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative e di prevenzione cui è ispirato il principio stesso del trattamento penitenziario, tanto più quando il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e della verosimile continuità del condannato con ambienti delinquenziali di elevato livello.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca