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Ordinanza — n. 4276/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to mere grievances and improper grounds regarding sentencing and facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4276/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it relied on mere grievances and arguments already properly examined by the lower court. The appellant challenged the conviction for violating special surveillance obligations, arguing the court erred in finding the crime completed and in denying lenient circumstances. The court rejected these claims, emphasizing that factual disputes and sentencing decisions are not reviewable in cassation unless motivated with manifest illogic.

Regesto Legislator

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Art. 609, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: Cassation appeals based on mere grievances or issues of fact and sentencing are inadmissible, as the court of appeal's decision is binding unless manifestly illogical.

Parole chiave

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inadmissibility of cassation appeal mere grievances in cassation special surveillance obligations lenient circumstances denial review of sentencing in cassation verdetto di colpevolezza scemata imputabilità verosimiglianza della persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
Art. 616, cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 133 cod. pen.
Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, infatti, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.
Art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011
Ed infatti, la violazione di cui all'art. 75 d.lgs.
art. 133 cod. pen
Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, infatti, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 25628 del 03/06/2008, Badaloni
Inoltre, si consideri che integra il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale qualsiasi inosservanza, anche di modesta entità, del divieto di allontanamento dalla propria abitazione imposto con la misura della sorveglianza speciale (Sez. 1, n. 25628 del 03/06/2008, Badaloni, Rv.
Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi
La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, pertanto, è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv.
Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA SCUOLA ANDERSON GABRIEL nato il 12/11/1984 avverso la sentenza del 26/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, perché presenta motivi non consentiti in sede di legittimità, costituiti da mere doglianze in punto di fatto, riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. La Corte, inoltre, ritiene che il ricorso sia inammissibile anche perché presenta motivi afferenti al trattamento punitivo, quando il provvedimento impugnato è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. 1.1. Il primo motivo di ricorso non può essere accolto in sede di legittimità: il ricorrente, a questo proposito, non si confronta con il provvedimento impugnato, nel quale la Corte di appello ha ritenuto perfezionato il reato, dopo aver evidenziato che il 6 novembre 2016, intorno alle 6:30, i Carabinieri della Stazione di Cafalù si erano recati presso il domicilio dell'imputato e avevano suonato ripetutamente al citofono (funzionante) e avevano bussato più volte all'uscio dell'abitazione.

Secondo il giudice di merito, quindi, non appariva credibile la ricostruzione dei fatti fornita dalla difesa, secondo la quale l'imputato non aveva sentito il suono del citofono poiché stava dormendo, anche considerando la natura insistente del controllo degli operanti, idonea a richiamare l'attenzione di chiunque. Inoltre, si consideri che integra il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale qualsiasi inosservanza, anche di modesta entità, del divieto di allontanamento dalla propria abitazione imposto con la misura della sorveglianza speciale (Sez. 1, n. 25628 del 03/06/2008, Badaloni, Rv. 240456).

Ed infatti, la violazione di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011 resta integrata anche da una cronologicamente modesta inosservanza dell'obbligo di non allontanamento dalla propria abitazione imposto con la misura della sorveglianza speciale, solo potendosi valutare la tenuità del ritardo (in una con le altre circostanze nelle quali esso avvenne) in sede di determinazione della pena. In forza di quanto sopra, anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile, posto che il giudice di appello ha ritenuto di non applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, dopo aver evidenziato che l'imputato era stato condannato per più reati della stessa indole. 1.2.

Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. La Corte di appello ha evidenziato che, analizzati gli elementi di cui all'art.133 cod. pen., non vi erano elementi in forza dei quali poter ritenere La Scuola meritevole delle circostanze attenuanti generiche, considerata la qualità del reato e la capacità a delinquere manifestata. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, pertanto, è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163).

Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, infatti, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549). 1.3. L'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609, comma 2, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore