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Ordinanza — n. 4275/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to mere factual complaints and lack of apparent motivation vices.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4275/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it relied on factual grievances rather than legal violations. The applicant argued the prison conditions violated human rights, but the court found the lower tribunal's reasoning coherent and based on established case law regarding cell space calculations. Consequently, the appeal was rejected, and the applicant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 35 ter Ord. pen.; Art. 125, comma 3, cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it contains only factual complaints or alleges a vizio di motivazione apparente when the lower court's reasoning is coherent and complete, as the latter constitutes a violation of the obligation to motivate under Art. 125, comma 3, cod. proc. pen. only when the reasoning lacks minimal coherence or clarity.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility vizio di motivazione apparente mere factual complaints prison conditions human rights obligation to motivate judgments carcerazione preventiva eccessiva abbandono del procedimento penale revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 35 ter Ord. pen.
In materia di rimedi risarcitori ex art. 35 ter Ord.
Art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Nel giudizio di cassazione, pertanto, è esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità mentre il ricorrente ha la possibilità di denunciare un vizio di motivazione apparente, atteso che, in tal caso (e sono in tal caso), si prospetta la violazione dell'art. 125, comma 3, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 5728 del 19/12/2013, Berni, Rv. 257924
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OTTAVIANO PAOLO nato a NAPOLI il 20/12/1973 avverso l'ordinanza del 24/03/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, perché presenta motivi non consentiti in sede di legittimità, costituiti da mere doglianze in punto di fatto, non consentiti in sede di legittimità, deducenti vizi di motivazione in un ricorso ammesso per la sola violazione di legge. In materia di rimedi risarcitori ex art. 35 ter Ord. pen., il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione nella quale va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio.

Nel giudizio di cassazione, pertanto, è esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità mentre il ricorrente ha la possibilità di denunciare un vizio di motivazione apparente, atteso che, in tal caso (e sono in tal caso), si prospetta la violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., che impone sempre l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali. Questo vizio è ravvisabile solo quando la motivazione sia completamente priva dei requisiti minimi di coerenza e di completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, oppure quando le linee argomentative siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento.

Nel caso di specie, le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, essendo inerenti a vizi di motivazione del provvedimento impugnato. La motivazione del provvedimento impugnato, infatti, lungi dal potersi considerare apparente, si sostanzia in un apparato esplicativo puntuale, coerente, privo di discrasie logiche e del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico esperito dal giudice. Il Tribunale di sorveglianza, infatti, ha evidenziato che nell'istituto di pena di Melfi il condannato aveva avuto a disposizione uno spazio superiore a 3 mq, scomputando la superficie di tutti gli arredi inamovibili, seppur non infissi al suolo (come lo scrittoio).

La superficie occupata da elementi di arredo sovrapposti agli armadietti, inoltre, era da considerarsi come un prolungamento di questi e, come tale, non occupante un autonomo e ulteriore spazio. Il detenuto, infine, aveva fruito di luce e aria naturale attraverso le finestre di adeguate dimensioni poste nel bagno e nella camera di pernottamento, aveva potuto curare l'igiene conduce calde quotidiane e aveva fruito di sei ore fuori dalla cella. Per quanto riguarda il periodo di detenzione seguito in Roma, invece, dalla relazione agli atti, si evinceva che lo stesso era stato allocato da solo in regime ex art. 41 bis Ord. pen.

In una singola cella di 9 mq, dotata di una finestra e di un bagno annesso (munito anch'esso di finestra), circostanza che aveva assicurato luce e aria naturali, e di una turca-doccia con acqua calda, separata da una porta amovibile in plexiglass. Il Tribunale di sorveglianza, pertanto, ha correttamente applicato al caso di specie il principio di diritto secondo il quale, ai fini della determinazione dello spazio individuale minimo intramurario, pari o superiore a tre metri quadrati - da assicurare a ogni detenuto affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti - deve essere costituito dalla superficie lorda della cella, dalla quale deve essere detratta l'area occupata dagli arredi (Sez. 1, n. 5728 del 19/12/2013, dep. 2014, Berni, Rv. 257924).

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del