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Ordinanza — n. 4273/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals on punitive treatment grounds due to sufficient judicial reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4273/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Dappio Guido and Morabito Francesco inadmissible. The appellants challenged a sentence based on the punitive treatment they received, arguing against the accessory penalty of three years and six months. The court rejected these claims because the lower court's reasoning was sufficient, logical, and comprehensive regarding all defense arguments presented.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals challenging the punitive treatment of a sentence are inadmissible when the original judgment is supported by sufficient and non-illogical reasoning that adequately examines all defensive submissions.

Parole chiave

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punitive treatment appeal accessory penalty review sufficient judicial reasoning inadmissible appeal procedural costs award deposizione inattendibile verdetto di colpevolezza falsa dichiarazione della parte

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
Il riferimento all'art. 133 cod. pen. fatto dal giudice è sufficiente ed omnicomprensiva di tutti i profili valutati, anche perché la pena accessoria è stata determinata in misura contenuta (anni tre e mesi sei).
Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 133 cod. pen
Il riferimento all'art. 133 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DAPPIO GUIDO nato a ROMA il 26/08/1957 MORABITO FRANCESCO nato a PALMI il 10/04/1936 avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili, perché presentano motivi afferenti al trattamento punitivo, quando il provvedimento impugnato è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. Il riferimento all'art. 133 cod. pen. fatto dal giudice è sufficiente ed omnicomprensiva di tutti i profili valutati, anche perché la pena accessoria è stata determinata in misura contenuta (anni tre e mesi sei).

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il