Cassation court dismisses appeal against prison correspondence censorship as procedurally inadmissible and factually unfounded.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, ruling that the lower tribunal's reasoning was logical and consistent with the evidence. The appellant argued for violations of substantive law regarding correspondence censorship, but the court noted such factual reconstructions cannot be revisited in a legitimacy trial. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 18 ter, comma 1, lett. b), commi 3 e 5, Ord. pen.; Art. 41-bis, comma 2-quater, lett. e), Ord. pen.; The court of supervision may censor prisoner correspondence for security and investigative needs, and such measures do not violate the right to correspondence if they exclude communications with judicial authorities and specific protected entities.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MADONIA SALVATORE nato a PALERMO il 16/08/1956 avverso l'ordinanza del 24/03/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, perché asserisce difetto, contraddittorietà o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori. Il ricorso, inoltre, appare manifestamente infondato, perché riferito a violazioni di legge sostanziale, fondate su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta, non rivisitabile nel giudizio di legittimità. Giova evidenziare che, ai sensi dell'art. 18 ter, comma 1, lett. b), commi 3 e 5, Ord. pen., su richiesta del pubblico ministero o su proposta del Direttore dell'Istituto, il Magistrato di sorveglianza può disporre che la corrispondenza dei detenuti sia sottoposta a visto di controllo e quindi anche che sia trattenuta per esigenze attinenti alle indagini, per esigenze investigative, di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell'Istituto penitenziario.
Detta norma va necessariamente coordinata con quella di cui all'art. 41-bis Ord. pen. che, nel disciplinare le limitazioni cui può essere sottoposto il detenuto, prevede espressamente al comma 2-quater, lett. e), la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza per esigenze di ordine o di sicurezza pubblica e per impedire i collegamenti del detenuto con l'organizzazione criminale, terroristica od eversiva di appartenenza. In tale contesto, il ricorrente non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che il Magistrato di sorveglianza aveva prorogato la sottoposizione al visto di controllo della corrispondenza e della stampa «escludendo quella indirizzata ai soggetti indicati nel comma 5 dell'art. 103 cpp, all'autorità giudiziaria, alle autorità indicate nell'art. 35 OP, ai membri del Parlamento e agli organismi internazionali amministrativi o giudiziari preposti alla tutela dei diritti dell'uomo di cui l'Italia fa parte».
Secondo il Tribunale di sorveglianza, quindi, conformemente a quanto stabilito nella sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2022, era stato tutelato il diritto del condannato di non vedersi sottoposta a limitazioni o controlli la corrispondenza inviata per motivi di giustizia.
2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen