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Ordinanza — n. 4266/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of critical analysis and manifestly unfounded grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4266/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it failed to provide a necessary critical analysis of the lower court's arguments. The appellant claimed defects in the Tribunal of Surveillance's reasoning regarding the applicant's unavailability, but the court found the original decision logically coherent and supported by evidence. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it lacks a necessary critical analysis of the lower court's reasoning and is manifestly unfounded, as the burden of proof lies with the appellant to demonstrate logical flaws or procedural violations.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of critical analysis manifestly unfounded grounds Tribunal of Surveillance procedural costs soggiorno obbligato ambito d'applicazione ratione materiae dei regolamenti soggiorno illegale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366-bis c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 811 del 07/02/1996, Marinkovic
Sez. 1, n. 22442 del 17/01/2019, Falbo
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CICCHELLA SERGIO nato a CATANZARO il 22/04/1960 avverso l'ordinanza del 30/03/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, perché presenta motivi non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata. Il ricorso, inoltre, appare manifestamente infondato perché asserisce difetto, contraddittorietà o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori, e perché è riferito a violazioni di norme processuali palesemente smentite dagli atti processuali.

A differenza di quanto evidenziato nel ricorso, il Tribunale di sorveglianza, a seguito di udienza camerate, ha rigettato la richiesta di applicazione della misura alternativa alla detenzione, dopo aver rilevato l'irreperibilità dell'interessato. Una volta presentata la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, infatti, il condannato ha l'obbligo di collaborare con gli operatori del servizio sociale delegati a raccogliere utili informazioni sul suo conto, anche al fine di predisporre un programma di intervento con previsione delle prescrizioni idonee, da un lato, ad assicurare la rieducazione del reo e, dall'altro, a prevenire il pericolo di commissione di nuovi reati.

Pertanto, il comportamento del condannato che, dopo aver chiesto la concessione della misura alternativa in esame, faccia perdere le sue tracce, dimostra, senza alcun dubbio, la mancanza di volontà collaborativa con gli operatori del servizio sociale che hanno lo specifico compito di formulare proposte sulla base delle informazioni raccolte. Ne consegue che l'irreperibilità del condannato ben può essere valutata in chiave negativa dal Tribunale di sorveglianza ai fini dell'affidamento in prova al servizio sociale, in quanto tale comportamento si pone in netto contrasto con le finalità proprie di detto istituto (Sez. 1, n. 811 del 07/02/1996, Marinkovic, Rv. 204015).

L'affidamento in prova al servizio sociale, pertanto, presuppone la continua reperibilità dell'interessato, sia prima dell'applicazione della misura alternativa alla detenzione che nel corso dell'esecuzione della stessa, atteso che soltanto così può valutarsi il comportamento e, segnatamente, l'osservanza delle prescrizioni (Sez. 1, n. 22442 del 17/01/2019, Falbo, Rv. 276191).

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amm