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Ordinanza — n. 4264/2023 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal claiming flawed reasoning regarding illegal sentence reduction after full detention execution.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4264/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the Prosecutor's appeal against the GIP's order inadmissible, finding the reasoning logically sound and consistent with evidence. The appellant argued for a reduction of an illegal sentence, but the Court noted that prior Supreme Court rulings had already resolved the lack of jurisprudential conflict. Consequently, the court ruled that the execution relationship ends only when both detention and pecuniary penalties are fully served, rendering the request unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87; The execution relationship regarding a sentence extinguished by constitutional illegality concludes solely upon the full satisfaction of both custodial and pecuniary penalties, not merely the former.

Parole chiave

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execution relationship pecuniary penalty constitutional illegality sentence reduction procedural inadmissibility sospensione dell'istruzione ordinanze probatorie mandato di perquisizione

Disposizioni normative citate

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Art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87
40 del 2019 qualora, pur interamente espiata la pena detentiva, non sia stata ancora eseguita quella pecuniaria contestualmente irrogata, atteso che, agli effetti dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il rapporto esecutivo si esaurisce soltanto con l'estinzione di entrambe tali pene (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 20248 del 19/10/2018
87, il rapporto esecutivo si esaurisce con l'espiazione di detta pena, a nulla rilevando che debba ancora essere riscossa l'eventuale pena pecuniaria contestualmente irrogata (Sez. 1, n. 20248 del 19/10/2018, dep.
Sez. 5, n. 370 del 19/10/2021
87, il rapporto esecutivo si esaurisce soltanto con l'estinzione di entrambe tali pene (Sez. 5, n. 370 del 19/10/2021, dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRBN11EDI MANTOVAnel procedimento a carico di: BASSOTTO NICOLA nato a CASTIGLIONE DELLE STIVIERE il 10/10/1975 avverso l'ordinanza del 14/07/2020 del GIP TRIBUNALE di MANTOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato e, quindi, inammissibile, perché asserisce difetto, contraddittorietà o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori, e perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Il ricorrente, invero, non tiene conto del fatto che non sussiste più il contrasto giurisprudenziale evidenziato, essendo orttly'superato l'orientamento, secondo cui è inammissibile l'istanza rivolta al giudice dell'esecuzione di rideterminazione della pena illegale, derivante da dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma penale incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, qualora la pena detentiva sia stata interamente eseguita, in quanto, agli effetti dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il rapporto esecutivo si esaurisce con l'espiazione di detta pena, a nulla rilevando che debba ancora essere riscossa l'eventuale pena pecuniaria contestualmente irrogata (Sez. 1, n. 20248 del 19/10/2018, dep. 2019, Rinaldi, Rv. 275811).

La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha chiarito che, in tema di stupefacenti, sussiste l'interesse del condannato ad ottenere la rídeterminazíone in executívis della pena divenuta illegale a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019 qualora, pur interamente espiata la pena detentiva, non sia stata ancora eseguita quella pecuniaria contestualmente irrogata, atteso che, agli effetti dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il rapporto esecutivo si esaurisce soltanto con l'estinzione di entrambe tali pene (Sez. 5, n. 370 del 19/10/2021, dep. 2022, Pipicella, Rv. 282420).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così de