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Ordinanza — n. 4260/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against prison permission denial due to lack of specific collaboration evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4260/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs. The lower court found no proof that the appellant could not provide useful collaboration, noting his high-ranking role in the criminal organization and existing ties to the mafia. Consequently, the court ruled that the appellant failed to meet the specific evidentiary burden required to overcome the legal presumption of social danger.

Regesto Legislator

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Art. 4-bis, comma 1, Ord. pen.; Art. 58-ter, Ord. pen.: The burden of proving the impossibility or irrelevance of collaboration lies with the convicted person, requiring specific allegations regarding the lack of danger of re-establishing criminal links.

Parole chiave

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prison permission denial collaboration with justice mafia ties evidence social danger presumption procedural inadmissibility penitentiary benefits burden of proof revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 4-bis, comma 1, Ord. pen.
253 del 2019 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis Ord.
Art. 58-ter, Ord. pen.
pen., nella parte in cui esso non prevede che ai detenuti per i delitti contemplati nel comma 1 della disposizione possano essere concessi permessi premio o misure alternative alla detenzione anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58-ter Ord.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 2, legge 12 luglio 1991, n. 203
Art. 4-bis e 58-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354
253 del 2019 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis Ord.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. n. 253 del 2019
Sez. 1, n. 47044 del 24/01/2017, Sorice
203, grava sul condannato l'onere di delineare nell'istanza elementi specifici circa l'impossibilità o l'irrilevanza della sua collaborazione, così da consentire l'esame delle relative richieste nel merito (Sez. 1, n. 47044 del 24/01/2017, Sorice, Rv.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAZO SALVATORE nato a NAPOLI il 20/12/1956 avverso l'ordinanza del 22/02/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. Giova in diritto premettere che la Corte costituzionale con la sentenza n. 253 del 2019 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis Ord. pen., nella parte in cui esso non prevede che ai detenuti per i delitti contemplati nel comma 1 della disposizione possano essere concessi permessi premio o misure alternative alla detenzione anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58-ter Ord. pen., allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti.

La Corte costituzionale, quindi, ha ritenuto contrastante con le norme della Costituzione la presunzione legale assoluta di pericolosità sociale, tale da inibire la concessione del permesso premio, correlata alla scelta di non prestare collaborazione con la giustizia. La collaborazione utile non può, dunque, essere più ritenuta quale unica prova legale di avvenuta rescissione del legame con il contesto criminale di provenienza. Detta presunzione assoluta è stata espunta dal quadro normativo ed è stata sostituita da una presunzione relativa dello stesso segno, vincibile a determinate condizioni e con determinate regole probatorie.

In presenza dell'opzione del condannato di mantenere il silenzio sui fatti delittuosi oggetto della condanna, la Corte Costituzionale ha infatti introdotto un particolare regime dimostrativo, orientato a contrastare la presunzione relativa. A tal fine, a seguito della decisione costituzionale, non è sufficiente l'acquisizione di elementi tali da escludere l'attualità dei collegamenti tra il condannato e la criminalità organizzata (requisito espressamente previsto dall'art. 4-bis, comma Ord. pen.), ma occorre estendere l'indagine alla verifica, sia pure correlata alla precedente, della inesistenza del pericolo del ripristino di siffatti collegamenti, tenuto conto delle concrete circostanze del caso, di cui è onere dello stesso condannato fare specifica allegazione.

Infatti, ai fini del superamento delle condizioni ostative alla fruizione di benefici penitenziari stabilite - per determinati reati - dal combinato disposto degli artt. 4-bis e 58-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e 2 della legge 12 luglio 1991, n. 203, grava sul condannato l'onere di delineare nell'istanza elementi specifici circa l'impossibilità o l'irrilevanza della sua collaborazione, così da consentire l'esame delle relative richieste nel merito (Sez. 1, n. 47044 del 24/01/2017, Sorice, Rv. 271474).Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza, fornendo sul punto ampia motivazione, ha evidenziato che non vi era prova dell'impossibilità o della inesigibilità della collaborazione del condannato, posto che quest'ultimo aveva svolto una posizione di rilievo nell'organizzazione delinquenziale di riferimento, circostanza che aveva concesso allo stesso di avere informazioni rilevanti e spendibili ai fini collaborativi, anche considerando che le dichiarazioni rilasciate dagli altri sodali collaboratori di giustizia non avevano permesso di definire completamente le dinamiche associative, vista la presenza di vari gruppi camorristici sul territorio in lotta tra loro, a seguito di recenti scarcerazioni.

Dagli atti di causa, inoltre, si evidenziava la permanenza di legami tra il condannato e l'associazione di tipo mafioso riferibile alla famiglia Mazzarella di Napoli. Il giudice di merito, poi, preso atto dei precedenti di polizia e giudiziari del condannato e del suo ruolo apicale nella realtà associativa, in modo plausibile ha evidenziato la sua pericolosità sociale, tale da rendere non adeguata la misura alternativa alla detenzione della semilibertà, nonostante la presenza di una possibilità lavorativa lontano da Napoli.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del