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Ordinanza — n. 4259/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4259/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4259/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso è inammissibile. Secondo il giudice dell'esecuzione, dalla lettura delle sentenze di merito, si evinceva che i reati erano stati commessi in un arco temporale non contiguo e con modalità esecutive differenti, tanto da non poter affermare che il condannato, nel momento in cui aveva posto in essere la prima azione delinquenziale, avesse già preventivato di commettere anche gli ulteriori reati oggetto dell'istanza. In particolare, i numerosi reati oggetto della sentenza della Corte di appello di Bologna, commessi da Della Torre in maniera autonoma, erano riferibili all'abusivo esercizio della professione di commercialista e a numerose truffe.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 4259/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il giudice dell'esecuzione, fornendo una decisione logica e coerente, ha evidenziato che i reati, commessi in tempi diversi e con modalità differenti, non potevano essere avvinti dal vincolo della continuazione. La Corte, pertanto, ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. e, con motivazione né apodittica né manifestamente illogica, abbia fatto esatta applicazione dei suddetti condivisi principi.

Parole chiave

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pericolo di tortura timore franco tiratore permesso di promuovere un procedimento penale tutela del processo decisionale procedimento dilatorio

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLA TORRE FRANCESCO nato a NAPOLI il 16/03/1965 avverso l'ordinanza del 22/03/2022 del TRIBUNALE di RIMINIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. Secondo il giudice dell'esecuzione, dalla lettura delle sentenze di merito, si evinceva che i reati erano stati commessi in un arco temporale non contiguo e con modalità esecutive differenti, tanto da non poter affermare che il condannato, nel momento in cui aveva posto in essere la prima azione delinquenziale, avesse già preventivato di commettere anche gli ulteriori reati oggetto dell'istanza. In particolare, i numerosi reati oggetto della sentenza della Corte di appello di Bologna, commessi da Della Torre in maniera autonoma, erano riferibili all'abusivo esercizio della professione di commercialista e a numerose truffe.

I reati oggetto della sentenza del Tribunale di Rimini, invece, erano state realizzate in concorso con un terzo soggetto e avevano avuto ad oggetto meccanismi fraudolenti posti in essere ai danni di cittadini extracomunitari. In tale ipotesi, inoltre, il condannato non si era presentato come un commercialista, ma come un soggetto in grado di fornire un aiuto e, in un caso, come un notaio. Non vi era, pertanto, la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, che la giurisprudenza di legittimità ha individuato nella vicinanza cronologica tra i fatti, nella causale, nelle condizioni di tempo e di luogo e nelle modalità delle condotte, nella tipologia dei reati, nel bene tutelato, nella omogeneità delle violazioni (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838).

Il giudice dell'esecuzione, fornendo una decisione logica e coerente, ha evidenziato che i reati, commessi in tempi diversi e con modalità differenti, non potevano essere avvinti dal vincolo della continuazione. La Corte, pertanto, ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. e, con motivazione né apodittica né manifestamente illogica, abbia fatto esatta applicazione dei suddetti condivisi principi.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende