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Ordinanza — n. 4137/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against drug trafficking convictions for lack of legal reasoning and repetition of arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4137/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals filed by four defendants inadmissible. The court found the appeal by Ekhorutomw21 Osatohanmwen lacked required legal reasoning under Article 73 of the Drug Trafficking Statute, while the others' arguments were already properly examined and dismissed by the lower court. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 73 comma 5 TUS; Art. 114 cp; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals are inadmissible if they fail to state specific legal grounds or merely repeat arguments already fully and correctly examined by the court of first instance.

Parole chiave

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drug trafficking conviction inadmissible appeal lack of legal reasoning repetition of arguments Article 73 TUS Article 114 cp court costs caso di rigore economico

Disposizioni normative citate

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Art. 73 comma 5 TUS
Art. 114 cp
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AKPA OSBORN MICHAEL nato il 05/05/1965 EMMANUEL FELIX nato il 13/04/1976 EKHORUTOMWEN OSATOHANMWEN nato il 16/06/1981 ANYIAM CHRISTOPHER nato il 28/03/1972 avverso la sentenza del 05/11/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; ---7 Letti i ricorso proposti nell'interesse di Ekhorutomw21 Osatohanmwen, Anyam Christopher, Akpa Osborn Michael, Emmanuel Felix avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili perché quello di Ekhorutomwn Osatohanmwen, in quanto privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che lo giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato quanto alla valutazione spesa in relazione alla mancata configurazione del fatto alla stessa ascritta ai sensi del comma 5 dell'art 73 TUS e alla denegata applicazione dell'art 114 cp ( si vedano le indicazioni argomentative svolte alla pag. 26); quelli autonionnanete proposti nell'interesse di Anyam Christopher, Akpa Osborn Michael, Emmanuel Felix perché replicano profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi puntuali , logici e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sia nel sottolienare per ciascuno dei ricorrenti ambiti fattuali delle relative vicende a giudizio indicativi di capacità di approvvigionamento e smercio delle sostanze stupefacenti commercializzate dagli stessi in termini non compatibili con l'ipotesi di lieve entità considerata dall'art 73 comma 5, sia nel negare per i detti imputati le generiche con conclusione sorretta, anche sul punto, da una sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto, inutilmente ( quanto alla collaborazione prestata, deprivata di rilievo in sentenza in considerazione della immediatezza dei riscontri probatori acquisiti in danno degli imputati) e genericamente ribadite in questa sede ( rispetto alle disagiate condizioni di Emmanuel Felix, comunque solo affermate dal ricorso e non validamente addotte attraverso la puntuale indicazione dei momenti processuali utili a supportare il dato) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorse e condanna ricorrentà al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il