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Ordinanza — n. 4136/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4136/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4136/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: REHMAN YOUSAF UR nato il 01/01/1962 UL HAQ ZAHIR nato il 25/11/1975 ULLAH ZUBAIR nato il 20/04/1983 NWAOHA GODWIN JUNIOR nato il 24/06/1989 avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse comune di Ullah Zubair, UI Haq Zahir, Rehman Yousaf Ur, Nwaoha Godwin Junior; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto la prima doglianza, replica in termini di estrema genericità e di marcata aspecificità rispetto al motivare reso dalla Corte di appello, la censura diretta a contrastare la sussistenza dell'associazione ex art 74 Tus di cui al capo 1) della rubrica, che risulta immediatamente smentita e superata dal lineare e coerente argomentare speso sul punto dalla sentenza impugnata all'esito di una esauriente disamina dei dati processuali ( si veda dalla pagina 22 il cui portato è rimasto estraneo a qualsivoglia critica diretta e specifica sollevata dal ricorso); la seconda doglianza, afferente alla determinazione del trattamento punitivo e alla mancata applicazione delle generiche, sconta il medesimo vizio, atteso che anche su tali punti la sentenza impugnata appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto; la terza doglianza, interposta per la sola posizione di Ullah Zubair, è affetta da una immediata carenza di interesse; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 4136/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali impugnazione della cancellazione censure procedurali diritto di ricorso delle associazioni ricorso per annullamento nel diritto dell'Unione procedura di ricusazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: REHMAN YOUSAF UR nato il 01/01/1962 UL HAQ ZAHIR nato il 25/11/1975 ULLAH ZUBAIR nato il 20/04/1983 NWAOHA GODWIN JUNIOR nato il 24/06/1989 avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse comune di Ullah Zubair, UI Haq Zahir, Rehman Yousaf Ur, Nwaoha Godwin Junior; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto la prima doglianza, replica in termini di estrema genericità e di marcata aspecificità rispetto al motivare reso dalla Corte di appello, la censura diretta a contrastare la sussistenza dell'associazione ex art 74 Tus di cui al capo 1) della rubrica, che risulta immediatamente smentita e superata dal lineare e coerente argomentare speso sul punto dalla sentenza impugnata all'esito di una esauriente disamina dei dati processuali ( si veda dalla pagina 22 il cui portato è rimasto estraneo a qualsivoglia critica diretta e specifica sollevata dal ricorso); la seconda doglianza, afferente alla determinazione del trattamento punitivo e alla mancata applicazione delle generiche, sconta il medesimo vizio, atteso che anche su tali punti la sentenza impugnata appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto; la terza doglianza, interposta per la sola posizione di Ullah Zubair, è affetta da una immediata carenza di interesse; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile • ricorse e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 genn