Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to repetition of already examined and rejected arguments by the lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Emanuele Salvatore Cortese inadmissible. The lower court had already thoroughly examined the defense's arguments regarding the qualification of the crime and the justification for denying generic sentencing considerations, finding them legally sound. Consequently, the court ruled that the appeal merely repeated these previously rejected points without new grounds, rendering it procedurally inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; The appeal is inadmissible if it merely repeats arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance with correct legal reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORTESE EMANUELE SALVATORE nato a MADDALONI il 10/05/1997 avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Emanuele Salvatore Cortese avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;p. ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sia in relazione alla qualificazione data al fatto (perché, alla luce di una compiuta considerazione di tutti i costituti oggettivi dell'ipotesi di reato di reato rivendicata dalla difesa, quella di cui al comma 5 dell'art. 73 TUS, ne ha escluso correttamente la configurabilità dando peculiare apprezzamento al dato qualitativo e quantitativo della sostanza detenuta che/senza essere smentito dalle modalità e dalla condizioni dell'azione riscontrata, è stato coerentemente valorizzato siccome in grado di dare colore e contenuti a queste ultime perché destinato a disvelare capacità di approvvigionamento e smercio incompatibili con il fatto di lieve entità), sia in ordine alla mancata concessione delle generiche atteso che la sentenza impugnata anche in parte qua appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese ocessuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 gennaio 2023. Il Consigliere estensore Il Presi ente Benedetto Paternò Raddusa Angelo ostanzo D E POSIT IN CANOA I 31 GE 23 CANCEILL11 R ESTI: RI O Dott.ssa Paola tain,p7fi CORTE DI CAgAZIONE U.R.P. CENTRALE t,„', v( u.) C1-\ 3 - ck,n,-, kl-A.`n X e n S.'