Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-allowed reasons and lack of specific argumentation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Mohommad Mohsin inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the first grievance merely reproduced arguments already adequately examined and rejected by the lower court regarding the aggravating circumstance under Article 576, while the second grievance was deemed manifestly unfounded due to a lack of specific reasoning compared to the generic nature of the appeal. Consequently, the appeal was rejected because it relied on reasons not permitted in the finality jurisdiction stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they rely on reasons not permitted by law in the finality jurisdiction stage or if they lack the specific argumentation required to justify a review of the lower court's decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOHOMMAD MOHSIN nato il 09/09/1995 avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Mohommad Mohsin avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto, relativamente alla prima doglianza, meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (con riguardo alla aggravante ex art. 576, comma 1, n 5 bis, coerentemente confermata con motivazione adeguata al tenore della contestazione sollevata con l'appello) e manifestamente infondati in relazione al secondo motivo ( attesa la puntualità del motivare speso in ordine agli aumenti apportati per la continuazione, a fronte del resto della estrema genericità del rilievo articolato con il gravame di merito); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 gennaio 2023.