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Ordinanza — n. 4133/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as grounds merely reproduce merit court's reasoning on defamation elements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4133/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised were merely reproductions of the lower court's reasoning on defamation elements. The appellant argued against the presuppositions of the alleged crime, but the Court found these issues had already been thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal. Consequently, the appeal was rejected as it lacked new legal arguments suitable for a review on points of law.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals on points of law are inadmissible when grounds merely reproduce the reasoning of the court of first instance or appeal without presenting new legal arguments.

Parole chiave

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appeal on points of law inadmissibility of appeal reproduction of reasoning defamation crime merit court reasoning motivazione inadeguata delle censure costituzionali tentata coazione sessuale motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOSTI FRANCESCO nato a CITTA' DELLA PIEVE il 23/08/1980 avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Tosti avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto meramente riproduttivi di profili di censura, diretti a contrastare i presupposti costituitivi della calunnia contestata, anche sul versante soggettivo, e la tenuta della motivazione su tali aspetti, che risultano invece adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte del merito con argomentare, puntuale, privo di manifeste incongruenze logiche e immediatamente coerente alle connotazioni tipiche della ipotesi di reato contestata; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 gennaio 2023.