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Ordinanza — n. 4132/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to generic and unsubstantiated allegations of intentional tax evasion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4132/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Koko Kibamba Christ Saint Lassy inadmissible. The appellant raised a generic defense regarding the intentional evasion of taxes attributed to the defendant, but this claim was never substantiated by facts or proven evidence. The court ruled that since the specific aspect of intentional evasion was not contested by the lower court's judgment, the appeal lacked the necessary specificity required for admissibility under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; An appeal based on a generic and unsubstantiated contestation of the factual findings regarding intentional evasion is inadmissible when the specific aspect remains unchallenged in the judgment of the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic defense unsubstantiated allegations intentional evasion Article 616 c.p.p. alibi verosimiglianza dei motivi d'asilo aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KOKO KIBAMBA CHRIST SAINT LASSY nato il 03/07/1991 avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di KOKO Kibamba Christ Saint Lassy avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa SU una generica e aspecifica contestazione del giudizio di responsabilità relativamente al dolo dell'evasione ascritta all'imputato, profilo contestato, anche in questa sede, ribadendo un assetto difensivo che, prescindendo dalla fondatezza del rilievo in linea di principio, si fonda comunque su una situazione in fatto solo affermata e mai comprovata, senza che siffatto aspetto, messo in evidenza dai giudici del merito, risulti in alcun modo contestato dall'impugnazione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 gennaio 2023.