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Ordinanza — n. 4131/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to irrelevant and repetitive grounds under Article 616 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4131/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised were neither permitted in a legality proceeding nor sufficiently substantiated. The appellant argued that the trial judge erred in assessing the officer's presence during the alleged insult, but the court found this argument irrelevant to the core violation of Article 47 of the Penal Code. Consequently, the appeal was rejected as it merely repeated arguments already thoroughly examined and dismissed by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 47 c.p.; The appeal is inadmissible if the grounds are irrelevant to the legality proceeding or are merely repetitive of arguments already rejected by the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal legality proceeding Article 616 c.p.p. repetitive grounds irrelevant arguments Article 47 Penal Code dismissal of appeal oltraggio alla corte

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DJOBBI SABER nato il 20/07/1989 avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Djobbi Saber avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto per un verso manifestamente inconferenti ( il primo di motivo non mette in evidenza in alcun modo le ragioni per le quali il ricorrente sarebbe caduto in errore quanto al compimento di una attività d'ufficio da parte del Massimi - presente in infermeria mentre l'imputato veniva medicato- nel frangente di avvenuta realizzazione della condotta oltraggiosa, così minando in radice l'utile prospettazione della rimarcata violazione dell'art. 47 cp e rendendo indifferente l'asserito vizio motivazionale parimenti addotto sul punto, a ben vedere, del resto, veicolato in termini di radicale incongruenza logica rispetto alla altrettanto contestata - con il gravame di merito- legittimità della presenza del soggetto qualificato in quel determinato contesto, atteso che quest'ultimo rilievo non può che tradire una piena consapevolezza del ruolo svolto, in quella occasione, dal destinatario delle frasi proferite, per averne il ricorrente contestato semmai l'arbitrarietà in funzione di altri obiettivi processuali diversi da quelli ora rivendicati dal presente ricorso); per altro verso meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con puntuali e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (avuto riguardo al mancatr riconoscimento delle generiche); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 genn