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Ordinanza — n. 4130/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to repetitive arguments already rejected by the lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4130/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the joint appeal by three defendants inadmissible. The lower court had already thoroughly examined and rejected the specific legal arguments regarding the qualification of facts and the application of the drug trafficking statute. Consequently, the court found the new submissions to be repetitive and lacking in novelty.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals are inadmissible if they contain arguments already fully examined and rejected by the court of first instance without presenting new grounds.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments criminal procedure code drug trafficking statute joint appeal dismissal traffico aggravato di stupefacenti partecipazione al reato dipendenza da sostanze stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 73 comma 5 TUS
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ESPOSITO GIOVANNI nato a CASAL DI PRINCIPE il 08/10/1968 DE VIVO DARIO nato a POZZUOLI il 25/07/1981 BAJADDI MILUOD nato il 17/01/1981 avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse comune di Esposito Giovanni, De Vivo Dario e Bajaddi Miloud avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con puntuali, lineari e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sia in relazione alla qualificazione del fatto escludendo la configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 73 comma 5 TUS all'uopo evidenziando il pieno coinvolgimento dei tre ricorrenti, compreso Bajaddi, coinvolto anche nella imputazione di cui al capo b per la quale è stato separatamente giudicato e condannato, nel circuito criminale essenzialmente dominato dalle iniziative illecite dell'Esposito, destinato a disvelare capacità di approvvigionamento e smercio delle sostanze stupefacenti considerate dalle diverse imputazioni coerentemente ritenute incompatibili con l'ipotesi di reato rivendicata dalla difesa), sia in punto di negata applicazione delle generiche, escluse con considerazioni puntuali e non illogiche, tali da portare la relativa valutazione, non superata dalle generiche critiche difensive rassegnate dal ricorso, al riparo da vizi prospettabili in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorse e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 gennai