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Ordinanza — n. 4128/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it challenges sentencing evaluation not permitted in legality proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4128/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Di Lorenzo Sabatino inadmissible, ruling that the grounds raised concern the determination of punitive treatment rather than legal errors. The appellant argued against the sentencing decision from the Perugia Court of Appeal, but the court found the lower court's comprehensive factual assessment was logical and aligned with statutory parameters. Consequently, the judgment was protected from review in this instance, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals in legality proceedings are inadmissible if they challenge the determination of punitive treatment, as the court's comprehensive factual assessment is presumed logical and compliant with statutory norms.

Parole chiave

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legality proceedings inadmissible appeal punitive treatment sentencing evaluation factual assessment Cassation appeal procedural costs commisurazione della pena minorile

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI LORENZO SABATINO nato a CAPUA il 12/04/1979 avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Sabatino Di Lorenzo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto afferenti alla determinazione del trattamento punitivo malgrado la sentenza impugnata risulti sorretta da una valutazione complessiva della vicenda in fatto che non può ritenersi illogica né estranea ai parametri normativi di riferimento o insufficiente ( considerato anche il modesto discostamento dal relativo minimo edittale), così da porre il relativo giudizio al riparo da vizi prospettabili in questa sede; rilevato che all'inannmissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 gennaio 2023.