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Ordinanza — n. 4127/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the contested judgment contained sufficient and non-illogical reasoning on sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4127/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giovanni Montuori's appeal against the Perugia Court of Appeal's sentencing decision inadmissible. The appellant argued against the imposed punishment, but the lower court provided sufficient and non-illogical reasoning while adequately addressing his defenses. The Supreme Court rejected the appeal because the first-instance judgment met the statutory requirements for a valid sentencing determination.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal against a criminal judgment is inadmissible if the contested decision is supported by sufficient and non-illogical reasoning and an adequate examination of the defendant's arguments.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility sentencing determination review sufficient reasoning standard non-illogical motivation Cassazione ordinanza commisurazione della pena adeguamento della pena modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTUORI GIOVANNI nato a CANTU' il 19/02/1970 avverso la sentenza del 04/02/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Giovanni Montuori avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché afferente alla determinazione del trattamento punitivo benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 gennaio 2023.