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Ordinanza — n. 4126/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as claims reiterate already decided facts without new nullity grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4126/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant, a detainee, attempted to challenge prior judgments regarding violations of his residence restrictions in October 2016. The court ruled that the appellant merely reiterated arguments already thoroughly examined and rejected by lower courts, which had correctly assessed the witness testimony and the specific timing of the alleged violations.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible when it merely reiterates grounds of contestation already fully examined and dismissed in prior judgments without presenting new facts or distinct legal arguments to establish nullity.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiteration of arguments residence restrictions prior judgment res judicata court costs and fine witness testimony analysis procedural nullity aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROZZANELLI SLIM nato a KHERREDINE( TUNISIA) il 06/11/1991 avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Slim Rozzanelli avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, con riguardo al fatto di cui al 22 ottobre del 2016, ribadisce ragioni di contestazione già affrontate e superate in termini conformi dalle due sentenza di merito alla luce dell'inequivoco portato della testimonianza della teste Lorè ( che ha confermato la presenza del ricorrente fuori dal luogo di restrizione domiciliare e in ambiti di orario, quelli pomeridiani, e per ragioni , non certamente afferenti alle sue necessità personali, all'evidenza incompatibili con il provvedimento del magistrato di sorveglianza che lo autorizzava ad allontanarsene, per le riferite causali, solo dalle 10 alle 12) senza che peraltro la differenza di orario (tra quella di esecuzione della violazione contestata e quella riportata nell'imputazione) sia mai stata dedotta espressamente quale profilo di nullità per la diversità tra fatto contestato e fatto giudicato; perché in relazione ai fatti del 26 ottobre 2016 replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti puntuali, lineari e corretti dal punto di vista giuridico (si veda la pagina 4 e quella 5 sino al secondo capoverso) che pongono le relative conclusioni al riparo da vzi prospettabili in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 gennaio