Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and lack of specific legal criticism on lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it relied on grounds not permitted in the final jurisdiction stage. The appellant challenged the second-instance judgment regarding criminal liability, arguing that facts were already covered by a prior final conviction and that the lower court failed to apply specific legal requirements. The court rejected these arguments as generic and noted that the second-instance court had already thoroughly addressed the issues with coherent evidence evaluation, leaving no room for specific criticism at the cassation level.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation must be based on specific legal criticisms of the lower court's reasoning; generic arguments or those not permitted in the final jurisdiction stage result in inadmissibility.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE RIENZO RAMON nato a BENEVENTO il 07/03/1967 avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Ramon De Rienzo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e comunque introdotti solo in questa sede quanto agli elementi fondanti il giudizio di responsabilità (in appello la difesa aveva contestato il ne bis in idem ritenendo i fatti a giudizio già coperti da un precedente giudicato di condanna), aspetti del resto puntualmente argomentati dalla Corte del merito alla luce di una valutazione probatoria coerente alle emergenze istruttorie, oltre che aspecifici in relazione alla mancata configurazione dei fatti ai sensi del comma 5 dell'art 73 TUS, rivendicata dalla difesa con l'appello senza che l'odierna impugnazione contenga critiche mirate avverso la motivazione spesa sul punto dalla Corte del merito; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 gennaio 2023.