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Ordinanza — n. 4122/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity regarding facts already adjudicated by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4122/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to its lack of specificity and repetition of arguments already rejected by the appellate court. The appellant, Vincenzo Marono, challenged the lower court's findings on the delivery of a substance and the absence of payment evidence. The court ruled that the appeal offered no new legal grounds since the lower court had already properly evaluated the evidence and reasoning presented.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; A cassation appeal is inadmissible if it merely repeats arguments already examined and dismissed by the court of first instance without presenting new specific grounds or evidence.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of specificity repetition of arguments procedural economy evidence evaluation insufficienza di prove imputazione per reati di stupefacenti carenza di sostanza economica

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARONO VINCENZO nato a MARANO DI NAPOLI il 19/09/1957 avverso la sentenza del 24/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Vincenzo Marono avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica, peraltro in termini di marcata aspecificità, profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con puntuali e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito avuto riguardo alla prova della consegna della sostanza ceduta dal ricorrente (coerentemente desunta dall'attività di osservazione e perquisizione richiamata in sentenza e dalla logica, corretta e in diritto e non censurabile devalutazione del dato relativo al mancato rinvenimento del corrispettivo legato alla detta cessione); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 gennaio 2023.