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Ordinanza — n. 4121/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal grounds and references to the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4121/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Attalo Prandi inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the appeal lacked the precise legal grounds required by Article 599-bis of the Criminal Procedure Code and failed to reference the specific reasoning of the appealed judgment. Consequently, the appeal was rejected under Article 616 of the same code, and the appellant was condemned to bear the financial consequences.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it fails to expressly state the legal grounds justifying it and to provide corresponding references to the reasoning of the contested act.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of legal grounds Criminal Procedure Code specific references required procedural dismissal court reasoning procedural costs motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRANDI ATTALO nato a OSTIGLIA il 01/01/1950 avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Attalo Prandi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che lo giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato, peraltro reso ai sensi dell'art 599 bis cpp; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 gennaio 2023.