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Ordinanza — n. 4120/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as grounds already examined and rejected by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4120/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals filed by Calà Palmarino and Vilardo inadmissible. The lower court had already thoroughly examined and rejected the specific legal arguments regarding liability and the nature of the alleged offense. Consequently, the appeals were dismissed, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals are inadmissible when the contested grounds were already adequately examined and rejected by the court of first instance with correct legal arguments.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeals double jeopardy principle court of cassation procedural exhaustion criminal liability scemata imputabilità reiterazione di reati penali obbligo di articolare le censure

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CALA PALMARINO STEFANO nato a SANT'AGATA DI MILITELLO il 17/04/1998 VILARDO GIUSEPPE nato a PATTI il 06/09/1997 avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letti i ricorsi proposti nell'interesse di Stefano Calà Palmarino e Giuseppe Vilardo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili perché i motivi spesi nel contestare il giudizio di responsabilità ascritto ai ricorrenti ( primo e terzo del ricorso di Calà Pamarino e primo del ricorso di Vilardo) replicano profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con puntuali, lineari e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano rispettivamente i punti due e tre della motivazione); parimenti è a dirsi relativamente alla configurazione data al fatto loro ascritto ( punto 4 della motivazione, contestato da entrambi i ricorsi) avendo la Corte del merito, con motivazione sintetica ma non meno puntuale, coerentemente ritenuto la condotta dei ricorrenti non riconducibile all'alveo di cui al comma 5 dell'art 73 TUS dando corretto rilievo ad una complessiva e ponderata valorizzazione alle circostanze del fatto a giudizio lette alla luce dell'inequivoco portato offerto dal dato quantitativo e qualitativo della sostanza detenuta; le doglianze spese dai ricorsi in ordine alla mancata applicazione delle generiche non attingono utilmente la sentenza impugnata, anche sul punto sorretta da sufficiente e non illogica motivazione così da porre la decisione al riparo da vizi prospettabili in questa sede; rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 gennai