Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to new factual allegations and insufficient merit arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant raised a new factual argument regarding residence for the first time at the cassation level, which violates procedural rules. Additionally, the other two arguments were deemed inconsequential because they were not properly substantiated against the record. Consequently, the lower court's decision regarding the administrative act was upheld without review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals are inadmissible if they introduce new factual grounds not examined at the appellate level or if merit arguments are insufficiently developed to be relevant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABOUELGHIT MOEMEN SAMY FARAG nato il 10/10/1998 avverso la sentenza del 17/01/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; ''CoGrta letto il ricorso proposto nell'interesse di Abouelghit Samy Farag avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, perché, quanto alla prima doglianza, la stessa poggia su un rilievo in punto di fatto (inerente alla verifica della residenza del ricorrente quale presupposto del provvedimento amministrativo violato) non veicolato innanzi al giudice dell'appello ma per la prima volta addotto in sede di legittimità mentre in relazione agli altri due motivi perché aspecifici rispetto ad una valutazione di merito (quella tratta in ordine alla conoscenza della lingua italiana desunta dal verbale di elezione di domicilio), che, inadeguatamente attinta in questa sede ( perché contrastata in modo del tutto apodittico dal ricorso senza mionimemante confrotarsi con il tenore del detto atto), rende manifestamente inconferenti le due censure; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 gennaio