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Ordinanza — n. 4116/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded complaint regarding lack of reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4116/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Pasquale Ruopolo inadmissible, ruling that the complaint regarding the lack of reasoning was manifestly unfounded. The court found the lower court's decision contained a clear, logical, and exhaustive argumentation linking the evidence to the appellant. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal based on a manifestly unfounded complaint regarding the lack of reasoning in a judgment is inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded lack of reasoning criminal procedure code court of cassation procedural costs state fine imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUOPOLO PASQUALE nato a OTTAVIANO il 11/10/1972 avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Pasquale Ruopolo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché il motivo sul quale riposa l'impugnazione è manifestamente infondato, in quanto lamenta asseriti difetti della motivazione che la lettura del provvedimento impugnato smentisce perché da conto di un argomentare, diretto a disvelare la riferibilità al ricorrente dei proiettili e della sostanza descritti nei due capi della rubrica, connotato da una puntuale, logica ed esauriente disamina e valorizzazione dei dati processuali; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle mmende. Così deciso il 9 gennaio 2023.