Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 4113/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic complaint fails to challenge specific territorial court findings on criminal facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4113/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Gaetano Santovito inadmissible due to its generic nature. Santovito challenged the Taranto Court of Appeal's sentencing decision but offered no specific arguments against the factual findings or logical evaluation of evidence presented by the lower court. The court ruled that such broad complaints do not meet the admissibility requirements for cassation review under Italian criminal procedure law.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals must be specific and targeted; generic complaints failing to challenge specific factual findings or logical evaluations of evidence are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal admissibility generic complaint rejection factual findings review Italian criminal procedure cassation requirements menomazione psichica cognizione del ricorso per cassazione perizia psichiatrica insufficiente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTOVITO GAETANO nato a TARANTO il 08/03/1981 avverso la sentenza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Gaetano Santovito avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su una unica doglianza prospettata in termini generici e diretta a contrastare i costituti anche soggettivi del reato contestato che la Corte territoriale ha invece riscontrato e argomentato in modo puntuale attraverso una valutazione logica delle emergenze istruttorie che non merita censure prospettabili in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 gennaio 2023.