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Ordinanza — n. 4112/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly irrelevant criticism regarding mitigating circumstances balance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4112/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Di Rocco inadmissible because the criticism regarding the balance of mitigating circumstances was manifestly irrelevant. The court found that the recognition of a specific mitigating circumstance could not alter the established equivalence between competing factors, including a qualifying recidivism, due to a mandatory legal provision. Consequently, the reduction in sentence was determined by directly adjusting the base penalty rather than relying on the new mitigating factor, rendering the appellant's arguments on violation and lack of motivation without merit.

Regesto Legislator

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Art. 62, n. 6 c.p.; Art. 69 comma 4 c.p.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal based on a manifestly irrelevant criticism of the balance of circumstances is inadmissible when the court's decision on the base penalty and statutory aggravations precludes any different evaluation of equivalent factors.

Parole chiave

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manifestly irrelevant criticism balance of circumstances qualifying recidivism mandatory legal provision inadmissible appeal base penalty reduction Corte di Cassazione recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 62, n. 6 c.p.
Art. 69 comma 4 c.p.
sicchè, come messo in evidenza dalla sentenza gravata, ogni eventuale valutazione diversa dall'equivalenza risultava preclusa, pur in presenza di altra e nuova attenuate riconosciuta in accoglimento del gravame, dal disposto ostativo di cui all'art. 69 comma 4.
Art. 616 cod. proc. pen.
rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
art 69 c.p
sicchè, come messo in evidenza dalla sentenza gravata, ogni eventuale valutazione diversa dall'equivalenza risultava preclusa, pur in presenza di altra e nuova attenuate riconosciuta in accoglimento del gravame, dal disposto ostativo di cui all'art. 69 comma 4.
art. 616 cod. proc. pen
rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI ROCCO SABATINO nato a POPOLI il 11/04/1990 avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Sabatino Di Rocco avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su una censura manifestamente inconferente: diversamente da quanto prospettato dal ricorso l'avvenuto riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, c.p. quale conseguenza del giudizio rescindente non ha fatto gioco, né del resto avrebbe potuto farlo, sul già operato bilanciamento tra circostanze, ritenute tra loro equivalenti, atteso che tra quelle comparate v'era la recidiva qualificata ex 99 comma 4 c.p. sicchè, come messo in evidenza dalla sentenza gravata, ogni eventuale valutazione diversa dall'equivalenza risultava preclusa, pur in presenza di altra e nuova attenuate riconosciuta in accoglimento del gravame, dal disposto ostativo di cui all'art. 69 comma 4. c.p.; piuttosto, la riduzione del trattamento sanzionatorio accordata dalla decisione gravata è stata determinata non facendo direttamente leva sul riconoscimento (aggiuntivo) della detta attenuante bensi direttamente incidendo sulla misura della pena base determinata per la tentata rapina e su quella dell'aumento apportato per il capo b), decurtate rispetto a quanto in precedenza statuito con valutazione che, non interessa se consentita alla luce della decisione di annullamento e del devoluto al giudice del rinvio ( in assenza di ricorso della parte pubblica), rende immediatamente eccentriche le prospettazioni difensive in punto di asserita violazione e di vizio motivazionale riferiti all'art 69 c.p. rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 gennai