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Ordinanza — n. 4111/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded claims regarding motivation defects and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4111/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Antonio Cacciapuoti inadmissible, rejecting all three grounds for review. The court found the first claim regarding insufficient motivation unfounded because the lower court's decision demonstrated logical coherence and a thorough examination of the facts. Furthermore, the second and third complaints were dismissed as merely repetitive of issues already adequately addressed and rejected by the appellate judge with correct legal arguments. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, such as claims of defective motivation when the judgment is logically coherent and fully examines the contested facts.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility manifestly unfounded grounds defective motivation claim sentencing review rejection procedural costs award motivi di cassazione adeguamento della pena motivazione del mutamento giurisprudenza

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CACCIAPUOTI ANTONIO nato a NAPOLI il 25/10/1976 avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Cacciapuoti avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché iI primo motivo è manifestamente infondato, perché afferente a asseriti difetti della motivazione che la lettura del provvedimento impugnato dimostra invece essere esistente, connotata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali e dei rileivi prospettati con l'appello; il secondo motivo è meramente riproduttivo di profili di censura, legati ai costituti anche soggettivi dell'evasione contestata già adeguatamente vagliati e puntualmente disattesi con corretti e logici argomenti giuridici dal giudice di merito; l'ultima doglianza afferente alla determinazione del trattamento punitivo appare smentita dalla sentenza impugnata, anche in parte qua sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 gennaio 20