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Ordinanza — n. 4108/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific factual arguments on false testimony.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4108/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide specific factual arguments regarding the false testimony charge. While the lower court relied on general evaluations from the first instance, the appellant did not address the specific reasons why the subjective truth theory applied to the facts. Consequently, the court rejected the challenge and ordered the appellant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the appellant fails to substantiate the specific factual grounds for challenging the lower court's evaluation of false testimony, rendering the review impossible.

Parole chiave

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false testimony appeal inadmissibility procedural subjective truth theory specific factual arguments Corte di Cassazione falsa dichiarazione della parte deposizione inattendibile testimonianza della vittima

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZEO LUIGIA nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 30/06/1957 avverso l'ordinanza del 16/05/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Luigia Mazzeo avverso l'ordinanza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che la censura proposta dal ricorso è manifestamente infondata non meritando critiche la valutazione di inammissibilità resa dal provvedimento impugnato in ragione della rimarcata aspecificità dell'appello, con la quale, in termini apodittici, si rivendicava la non configurabilità della falsa testimonianza ascritta all'imputata secondo i canoni propri della cosiddetta teoria del vero soggettivo senza mettere in luce le ragioni utili a sostenerla in fatto, non potendo valere al fine il mero riferimento alle valutazioni spese dal giudice adito con la sentenza che ebbe a definire il processo nel quale venne resa la testimonianza falsa, immediatamente superate dalle emergenze di indagine messe in evidenza dalla sentenza di primo grado ( pagina 3, dal secondo capoverso), immuni a censure specifiche sollevate con l'appello, dirette non solo a rassegnare la pacifica falsità del contenuto della deposizione resa ma la stessa possibilità di prospettare la tesi difensiva genericamente rivendicata con il gravame di merito e pedissequamente ribadita in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 gennaio 2