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Ordinanza — n. 4107/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to repetitive arguments already rejected by the trial court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4107/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Pietro Trifirò inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The trial court had already thoroughly examined and rejected the arguments regarding the alleged tax evasion and the lack of generic mitigating circumstances. Consequently, the court found the appeal's claims to be repetitive and unsupported by new legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 54 cp; The appeal is inadmissible when the contested issues were already adequately examined and rejected by the court of first instance with logical and correct legal arguments.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments tax evasion evasion generic mitigating circumstances court of cassation elusione fiscale complicità in sottrazione d'imposta evasione all'obbligo di contribuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 54 cp
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRIFIRO PIETRO nato a MESSINA il 12/07/1978 avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Pietro Trifirò avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con, puntuali, logici e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sia in relazione alla configurabilità dell'evasione contestata anche nei suoi costituti soggettivi (escludendo in radice ogni possibile applicazione alla specie del disposto di cui all'art 54 cp), sia in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, perché anche sul punto la sentenza è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 gennaio 2023.