Italian Court dismisses appeals for marijuana possession as generic and lacking specific legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Tranchita and Mazzurco inadmissible regarding their conviction for marijuana possession. The appellants argued for a specific legal characterization of the substance and requested generic mitigating circumstances, but the court found their complaints too general and logically incoherent. Consequently, the appeals were rejected without substantive review, and the defendants were ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals must be specific and avoid generic criticisms; complaints already examined by lower courts with correct legal reasoning and logical motivation are inadmissible in the Court of Cassazione.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TRANCHITA VIRGINIO TINDARO nato a PATTI il 17/05/1996 MAZZURCO MASI SEBASTIANO nato a SANT'AGATA DI MILITELLO il 22/09/1989 avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 29871/22 TRANCHITA -I- 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, commi 4 e 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso nell'interesse di entrambi gli imputati;
Ritenuto che la prima doglianza contenuta nel ricorso per cassazione, che denunzia la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 della norma incriminatrice in relazione alla sostanza stupefacente del tipo marijuana, oltre che formulata in termini generici, non è consentita in sede di legittimità, trattandosi di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione priva di fratture logiche (v. pagg. 5 e 6);
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, relativo alla negata concessione delle attenuanti generiche, è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta; Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deci