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Ordinanza — n. 4104/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of logical coherence in the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4104/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Palumbo against the Taranto Court of Appeal inadmissible. The appellant argued for a lack of reasoning regarding criminal responsibility and sentencing, but the court found these grounds generic and unsupported. The decision rested on the finding that the lower court's arguments were logically coherent and fully examined the evidence.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded because the contested decision demonstrates logical coherence and an exhaustive review of the evidence.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of logical coherence manifestly unfounded grounds exhaustive evidence review procedural dismissal spese di difesa accollo delle spese procedurali costi della perizia

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
29853/22 PALUMBO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALUMBO MATTIA nato a ARZIGNANO il 25/01/2000 avverso la sentenza del 21/01/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 29853/22 PALUMBO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, attinenti all'asserito difetto di motivazione quanto alla responsabilità per il reato contestato e al trattamento sanzionatorio, oltre che generici, sono manifestamente infondati poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori;

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0