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Ordinanza — n. 4103/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-allowed grounds and new issues not raised on appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4103/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the lower court's decision regarding restrictive measures and recidivism, but the court found the first two grounds merely repetitive of arguments already rejected by the appellate judge. Furthermore, the third ground introduced a new issue concerning recidivism that had never been contested in the appeal, violating procedural rules for cassation.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Cassation appeals are inadmissible if they rely on grounds not permitted by law, such as mere repetition of merits arguments or the introduction of new issues not raised in the appeal.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility repetitive grounds of appeal new issues in cassation restrictive measures recidivism procedural costs fine recidiva nell'infrazione impugnabilità della decisione di rinvio soggiorno ininterrotto

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPATARU DAN STELIAN nato il 01/10/1967 avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Dan Stelian Spataru avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, e in particolare, i primi due in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti, puntuali e lineari argomenti giuridici dal giudice di merito (sia in relazione alle condizioni dell"immobile presso il quale andava scontata la misura restrittiva, sia in punto alla mancata applicazione della disciplina della continuazione: si veda pag. 3, capoversi secondo e terzo), il terzo perché introduce per la prima volta un tema rimasto estraneo ai motivi di appello ( che consideravano la recidiva, invocandone la disapplicazione solo quale conseguenza dell'accoglimento del motivo sulla continuazione e non ne contestava l'applicazione in sé) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 gennaio 2023.